Privacy sulle informazioni creditizie
Le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti devono adeguarsi al nuovo codice deontologico.
L’utilizzo delle centrali rischi per capire i “cattivi pagatori” è soggetto ad alcune norme essenziali:
- il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite;
- niente dati sulle bollette o carte telefoniche;
- le banche dati dei “sistemi di informazioni creditizie” non possono contenere dati sensibili o giudiziari;
- i dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un’impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso;
- avviso agli interessati;
- i dati possono essere conservati per un massimo di 3 anni;
- vi è l’obbligo del segreto per chi consulta i sistemi;
- la consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto della €™ interrogazione o ammetta interrogazioni di massa;
- i dati detenuti dai “sistemi di informazioni creditizie” non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti.